La misericordia come associazioni di volontariato e carità vive e potenzia i propri servizio secondo le disponibilità economiche in possesso. Quanto ricevuto dagli enti pubblici come convenzione per i trasporti sanitari non è sufficiente a sostenere le spese dei servizio e per questo sono necessarie risorse aggiuntive derivati da progetti e donazioni.
Ci sono tanti modi per aiutare la MISERICORDIA di ANTIGNANO (Livorno)
Offerte in denaro erogazioni liberali mediante un versamento unico o continuati potrete sostenere le attività ed i progetti
Versamento in contante presso la sede in Via Uberto Mondolfi 148 Livorno in orario di apertura ufficio (questa modalità non consente la detraibilità/deducibilità fiscale)
Versamento su conto corrente IT35 T030 6909 6061 0000 0178 395 Banca Intesa San Paolo—Terzo Settore causale “Donazione a ODV ……”
Versamento on line https://www.paypal.com/paypalme/donaallamisericordia
Versamento tramite applicativo SATISPAY
Versamento tramite applicativo FATTURE IN CLOUD
Modulo addebito donazione continuativa richiedi a progetti@misericordiadiantignano.it il modulo per le micro-donazioni continue
Possoo essere effettuate donazioni in memoria per una persona scomparsa così da ricordare perpetuamente con un gesto di solidarietà
Ai fini fiscali le donazioni possono essere detratte e dedotte dalla dichiarazione dei redditi solo con versamento tracciabile banca, on line, assegni o altro titolo di pagamento
Per la detrazione deduzione ai fini di legge indicare sul versamento erogazione liberale ad organizzazione di volontariato e la eventuale specifica es. ambulanza , sociale, ecc
Per le donazioni possono essere detratte o dedotte dal proprio reddito o reddito di impresa fino al massimo stabilito dalle norme fiscali.
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)
Art. 7 Raccolta fondi
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita’ ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attivita’ di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita’ di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita’, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita’ a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun
periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo e’ elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e’ consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Le liberalita’ in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa’ sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza puo’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita’ di valorizzazione delle liberalita’ di cui ai commi 1 e 2. - I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita’ o detraibilita’ con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.